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Quali sono le caratteristiche di un'Impresa Sociale?

La qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è regolamentata dal decreto legislativo 112/2017.
All’Impresa Sociale è ammessa la possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppure in forma limitata.

Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa Sociale.

Gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti possono adottare la qualifica di Impresa Sociale solo se esercitano le attività d’impresa d’interesse generale definite dal decreto legislativo 112/2017 e le definiscono con un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata finalizzato a recepire le disposizioni del decreto legislativo.

Quali attività può svolgere un'Impresa Sociale?

Un’Impresa Sociale può svolgere solo le attività di interesse generale previste dalla legge, e cioè:

  • interventi e servizi sociali;

  • interventi e prestazioni sanitarie;

  • prestazioni socio-sanitarie;

  • attività di educazione, istruzione e formazione professionale;

  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

  • formazione universitaria e post-universitaria;

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

  • servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;

  • cooperazione allo sviluppo;

  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

  • alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

  • microcredito;

  • agricoltura sociale;

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si intende svolta in via principale l’attività d’impresa d’interesse generale per cui i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi. È inoltre considerata di interesse generale – indipendente dal suo oggetto – l’attività di impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati e le persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, che versano in condizione di povertà tale per cui non gli è possibile reperire e mantenere un’abitazione di autonomia.

Come si costituisce un'Impresa Sociale?

L’Impresa Sociale è costituita con atto pubblico.
Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro nel rispetto del decreto legislativo 112/2017.

Chi non può avere la qualifica di Impresa Sociale?

Non possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale:

  • società costituite da un unico socio persona fisica;

  • le amministrazioni pubbliche;

  • enti i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati.

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Quali sono gli organi principali di un'Impresa Sociale?

L’Impresa Sociale ha i seguenti organi:

  • assemblea dei soci: riunisce tutti i soci dell’impresa;

  • consiglio di amministrazione: è eletto dall’assemblea dei soci e amministra l’impresa;

  • presidente: rappresenta legalmente l’impresa;

  • collegio sindacale: è l’organo di vigilanza sull’amministrazione dell’impresa.

La composizione e la funzione degli organi può parzialmente cambiare se l’Impresa Sociale è una società di capitali, a responsabilità limitata, una cooperativa o una fondazione.

      Può avere personale

      I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati

      Può avere volontari

      Può essere un Ente del Terzo Settore
      È un Ente del Terzo Settore

      Può avere entrate di natura commerciale
      È necessariamente un ente di natura commerciale

Come funziona l'inserimento lavorativo in un'Impresa Sociale?

La finalità di utilità sociale può essere raggiunta anche mediante l’inserimento lavorativo di:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014 quindi un lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o lavoratore svantaggiato (si veda definizione nel regolamento) privo di impiego regolarmente retribuito da 12 mesi;

  • persone con disabilità;

  • persone svantaggiate quindi gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno;

  • persone beneficiarie di protezione internazionale;

  • persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, iscritte nel registro istituito presso il Ministero degli Interni.

Riferimenti di legge

Dlgs 112/2017

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